Lo Statuto

Art. 1. È costituita l’Associazione culturale “Associazione Genealogica Lombarda”; è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. Scopo primario dell’Associazione “Associazione Genealogica Lombarda” è quello di promuovere la ricerca storica familiare e la genealogia non professionale, affinché il recupero delle proprie radici familiari diventi occasione di crescita individuale e rappresenti un valore sociale per la collettività.
Per raggiungere questo obiettivo l’Associazione si propone di:

  • sensibilizzare la comunità locale rispetto ai temi della ricerca genealogica e storica, non come attività
    elitaria ma come possibilità di recupero della memoria familiare a disposizione di ciascuno;
  • organizzare iniziative a sostegno della ricerca delle origini familiari;
  • promuovere occasioni di incontro e di aggregazione per favorire momenti di scambio e confronto
    sulle diverse esperienze di ricerca in atto;
  • sostenere le persone che vogliono intraprendere autonomamente un percorso di recupero delle
    proprie origini senza sostituirsi a loro nell’effettuare delle ricerche, soprattutto se a titolo oneroso;
  • promuovere collaborazioni con Istituzioni Ecclesiastiche ed Enti Locali per la valorizzazione,
    conservazione e consultazione degli archivi e fonti storiche locali;
  • collaborare con società genealogiche, archivi e istituti storici in Italia e all’estero per sviluppare e
    coordinare iniziative a sostegno della ricerca genealogica;
  • favorire la raccolta, lo scambio di informazioni di contenuto genealogico tra gli associati e offrire
    opportunità di consultazione a tutti gli interessati.

Art. 3. L’Associazione “Associazione Genealogica Lombarda” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • attività culturali: riunioni e incontri periodici, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, viaggi
    studio, visite guidate; acquisizione di libri di storia locale per la realizzazione di una biblioteca
    specializzata; creazione di un archivio di fonti per la ricerca genealogica a livello locale;
  • attività di formazione: corsi di avvicinamento alla ricerca genealogica, seminari di aggiornamento
    teorico/pratici, corsi di perfezionamento sulle diverse discipline collegate alla genealogia; iniziative
    di sensibilizzazione per insegnanti ed educatori;
  • attività di ricerca: creazione di gruppi studio; promozione di ricerche storico-genealogiche comuni;
    valorizzazione di archivi storici locali attraverso un lavoro di inventariazione, di spoglio sistematico
    dei dati al fine di creare database di informazioni utili alla ricerca genealogica.
  • attività editoriali: realizzazione di un sito web, realizzazione di pubblicazioni genealogiche, di atti di
    convegni, di seminari, nonché diffusione degli studi e delle ricerche compiute.
  • attività di consulenza: sostegno metodologico a chiunque voglia cimentarsi nella ricerca genealogica,
    attraverso la conoscenza delle fonti di storia locale e delle specifiche modalità di consultazione.

Art. 4. La sede sociale dell’Associazione “Associazione Genealogica Lombarda” è in Trezzo sull’Adda (Milano) in Via dei Mille n°22. Il cambio sede può essere disposto in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo e ratificato durante la prima Assemblea ordinaria.

Art. 5. L’Associazione “Associazione Genealogica Lombarda” è offerta a tutti coloro che, interessati alla
realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

  • soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo
    associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro
    opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e alla vita dell’Associazione.
    Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali, ma non possono
    partecipare alle cariche elettive dell’Associazione. La nomina e la revoca del titolo di soci onorari
    spettano insindacabilmente al Consiglio Direttivo.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili o rimborsabili e non sono soggetti a rivalutazione. L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, da parte del Consiglio Direttivo, il quale non è tenuto a motivare il diniego.

Art. 6. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Si impegnano inoltre a rispettare integralmente il Codice Deontologico delle ricerche storiche.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il
Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione
dall’Associazione.

Art. 7. Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • beni mobili;
  • contributi volontari dei soci e di terzi;
  • donazioni e lasciti;
  • rimborsi;
  • sussidi di enti pubblici e privati;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • ricavato di eventuali manifestazioni, consulenze ed attività sociali;
  • ogni altro tipo di entrate.

L’Associazione potrà partecipare, nel rispetto delle norme di legge, a bandi pubblici e di fondazioni per
ricevere finanziamenti rispetto all’organizzazione di eventi culturali.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
I bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Essi devono essere resi disponibili entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 10. Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;

Art. 11. L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta
gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati.
In prima convocazione l’Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente
con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione, contenente l’ordine del giorno, va fatta con avviso tramite lettera scritta o e-mail o
pubblicato sul sito dell’Associazione con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data dell’Assemblea.
Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione potranno essere deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei soci.
È inoltre possibile consultare i soci su necessità urgenti riguardanti l’Associazione tramite lettera scritta o
e-mail con rispettiva risposta da conservarsi nel libro delle delibere assembleari.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante l’invio del verbale tramite posta ordinaria o e-mail o pubblicazione sul sito dell’Associazione.

Art. 12. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • elegge il Presidente dell’Associazione, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • approva gli eventuali regolamenti interni.

All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
L’Assemblea ha la facoltà di nominare, su richiesta di almeno il 30% dei soci, due Revisori dei Conti.

Art. 13. Il Consiglio Direttivo può essere composto da 5, 7 o 9 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri soci componenti. Prima di ogni votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo, il numero dei membri da eleggere (5, 7 o 9) viene deciso dall’Assemblea dei Soci tramite votazione, validando l’opzione che riceverà più voti, anche se non espressa dalla maggioranza dei soci.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente salvo rimborsi spese preventivamente autorizzati e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo o uno dei suoi membri può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “Associazione Genealogica Lombarda”.
Si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato:

  • dal Presidente;
  • da almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata;
  • su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da pubblicare sul sito dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti dei vincoli del bilancio preventivo. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea e l’eventuale regolamento;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al
    periodo di un anno;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese
    e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
  • decidere cariche operative ad hoc da affidare a singoli o più soci qualora ritenuto necessario per la
    migliore gestione dell’Associazione;
  • deliberare su richieste dei singoli soci anche tramite comunicazione scritta o e-mail.

Art. 15. Il Presidente è legale rappresentante dell’Associazione.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti
dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti e depositi bancari o postali e sovrintende alla gestione degli incassi. I pagamenti, autorizzati dal Presidente, possono essere effettuati da ciascun membro del Consiglio Direttivo con firma singola fino a 100 (cento) euro, e con firma congiunta di due qualsiasi tra di loro per importi superiori.
Il Presidente conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Vicepresidente che coadiuva il Presidente nelle sue attività e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 16. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad
associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n.662.

Art. 17. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 18. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.