Il presente documento si ispira ai Codici deontologici adottati dalla Fédération Francaise de Généalogie e dalla Fédération québécoise des sociétés de généalogie.
E’ destinato a fornire un orientamento etico alla condotta dei ricercatori genealogici aderenti all’Associazione Genealogica Lombarda a testimonianza dell’impegno e della serietà dei suoi membri.
Le norme specifiche che vengono dettate riguardano quindi le responsabilità e i comportamenti compatibili con l’appartenenza all’Associazione Genealogica Lombarda e con la sua reputazione.
1. Il Rispetto degli archivi e dei documenti
1.1 Il socio durante le ricerche genealogiche contribuisce all’integrità degli archivi storici e in tal modo garantisce che questi continuino ad essere un’affidabile testimonianza del passato.
1.2 Il primo dovere di ciascun membro dell’Associazione è di trattare con la massima cura gli strumenti di ricerca e i documenti (libri, registri, manoscritti, mappe, fotografie, microfilms o supporti informatici) messigli a disposizione; in tal modo si impegna a non contribuire al loro degrado e a mantenerne l’integrità per ricerche future.
A tal proposito il socio rispetta le indicazioni delle autorità e i regolamenti dei differenti luoghi di ricerca utilizzati.
1.3 Il socio si impegna a non appropriarsi, né danneggiare, né mutilare gli strumenti di ricerca consultati e a non apporre sui documenti nessun tipo di annotazione, ne prendere appunti sovrapponendo il foglio sull’originale. Inoltre deve trattare il materiale messo a disposizione garantendo pulizia.
1.4 Il socio effettua i suoi lavori di ricerca nel rispetto degli altri ricercatori presenti negli archivi, mettendo a disposizione conoscenze ed esperienze acquisite.
Inoltre collabora con gli archivisti e le autorità competenti per identificare e perseguire eventuali persone sospettate di furto di documenti d’archivio.
2. Il rispetto della privacy
2.1 Il rispetto per il patrimonio culturale ed archivistico deve accompagnarsi al rispetto per le persone. In particolare deve essere tutelato il diritto alla riservatezza di tutte le persone implicate – a qualunque titolo – nella ricerca, poiché tale diritto costituisce un limite insito nell’attività di ricostruzione della storia familiare.
2.2 Il lavoro di ricerca e le attività pratiche ad esso connesse devono essere condotti in modo da non procurare danni morali o materiali ad alcun soggetto coinvolto.
2.3 I membri dell’Associazione Genealogica Lombarda si impegna a rispettare i principi del CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI. (Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80)
2.4 A questo proposito il socio rispetta la natura confidenziale delle informazioni raccolte sulla vita privata di persone viventi, dando prova di discrezione e di discernimento nella comunicazione, la pubblicazione e la diffusione di tali informazioni ed ottenendo se necessario l’autorizzazione delle persone interessate.
3. Pubblicazione di ricerche genealogiche
3.1 – Il socio condivide conoscenze, esperienze e risultati delle sue ricerche rendendoli disponibili agli altri membri dell’Associazione, in una logica di reciproca collaborazione.
3.2 Il socio si impegna a produrre una documentazione rigorosa dei propri studi, senza manipolare o falsificare le informazioni raccolte nell’ambito del proprio lavoro di ricerca, ne pubblicare dati non veritieri o che sono stati riconosciuti come falsi.
3.3 Il socio rispetta i diritti d’autore e la proprietà intellettuale sui lavori manoscritti, pubblicati o altrimenti prodotti da altri, e non si appropria del loro contenuto senza l’autorizzazione del loro autore, salvo quanto previsto dalla legge.
3.4 Il socio evidenzia gli eventuali estratti di testo di un altro autore e dando menzione di eventuali collaborazione ricevute da colleghi o gruppi di lavoro.
4. Sanzioni
Tutte le contravvenzioni al codice di deontologia segnalate all’Associazione saranno oggetto di una
attenta valutazione da parte degli organi dell’Associazione per stabilire se è ravvisabile una violazione e per stabilire quale sanzione applicare tra le seguenti:
a. pronunciare un chiaro biasimo da pubblicare sugli organi ufficiali dell’associazione;
b. sospendere l’appartenenza all’associazione per un determinato periodo;
c. disporre specifiche sanzioni;
d. promuovere la volontaria dimissione del socio;
e. espellere il membro dall’associazione.